LStrl Art. 104c - Accesso ai dati sui passeggeri nel singolo caso

Einleitung zur Rechtsnorm LStrl:



Art. 104c LStrl dal 2025

Art. 104c Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl) drucken

Art. 104c (1) Accesso ai dati sui passeggeri nel singolo caso

1 Per consentire alle autorità competenti per il controllo al confine di effettuare tali controlli, di lottare contro la migrazione illegale e di eseguire gli allontanamenti, le imprese di trasporto aereo, su richiesta, mettono a loro disposizione le liste dei passeggeri.

2 Le liste dei passeggeri devono contenere i seguenti dati:

  • a. cognome, nome, indirizzo, data di nascita, cittadinanza e numero del passaporto delle persone trasportate;
  • b. aeroporto di partenza, aeroporti di scalo e aeroporto di destinazione;
  • c. agenzia viaggi per il tramite della quale è stato prenotato il volo.
  • 3 L’obbligo di mettere a disposizione le liste dei passeggeri termina sei mesi dopo l’esecuzione del volo.

    4 Le autorità competenti per il controllo al confine cancellano i dati entro 72 ore dalla ricezione.

    (1) Originario art. 104b. Introdotto dalla cifra I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell’obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d’informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023; FF 2013 2195).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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