Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Art. 104a

Zusammenfassung der Rechtsnorm OETV:



Art. 104a OETV dal 2025

Art. 104a Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 104a (1) Superficie frontale e sistema di protezione frontale

1 I veicoli delle categorie M1 e N1 devono essere conformi al regolamento (UE) 2019/2144 per quanto concerne la protezione degli occupanti in caso di urto frontale. Per i veicoli di costruttori che producono complessivamente non più di 1500 veicoli all’anno delle categorie M1 e N1 è sufficiente la conferma di un organo di controllo riconosciuto dall’USTRA secondo cui, sotto l’aspetto in questione, il veicolo corrisponde allo stato attuale della tecnica. (2)

2 I veicoli delle categorie M1 e N1 devono essere conformi al regolamento (UE) 2019/2144 per quanto concerne la protezione dei pedoni. Per i veicoli importati per uso proprio (art. 4 cpv. 1 OATV (3) ) nonché per quelli di costruttori che producono complessivamente non più di 1500 veicoli all’anno delle categorie M1 e N1 è sufficiente la conferma di un organo di controllo riconosciuto dall’USTRA secondo cui, sotto l’aspetto in questione, il veicolo offre un livello di protezione equivalente. (2)

2bis Per il montaggio di attrezzi frontali sono ammesse deroghe al capoverso 2 per:

  • a. veicoli adibiti al servizio invernale e alla manutenzione delle strade che devono essere equipaggiati con attrezzi frontali;
  • b. veicoli della polizia, del servizio doganale e del servizio antincendio;
  • c. veicoli dei servizi di soccorso e della protezione civile;
  • d. veicoli militari;
  • e. altri veicoli rispetto a quelli delle lettere a-d, per i quali l’osservanza delle esigenze di cui al capoverso 2 non è possibile per motivi operativi o richiede interventi tecnici sproporzionati. (5)
  • 2ter Le deroghe di cui al capoverso 2bis lettera e necessitano di un’autorizzazione dell’autorità d’immatricolazione. (5)

    3 I sistemi di protezione frontale dei veicoli delle categorie M1 e N1 devono essere conformi al regolamento (UE) 2019/2144. (2)

    4 I veicoli delle categorie N2 e N3 devono essere muniti di dispositivi di protezione anteriore conformemente al regolamento (UE) 2019/2144 o al regolamento UNECE n. 93. (8)

    5 Il capoverso 4 non si applica a:

  • a. carri con motore;
  • b. (9) veicoli fuoristrada (art. 12 cpv. 2);
  • c. autoveicoli cui, nel singolo caso, l’autorità di immatricolazione ha concesso un’eccezione poiché l’applicazione di un dispositivo di protezione anteriore non è possibile per motivi tecnici e di uso.
  • (1) Introdotto dalla cifra I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2109).
    (2) (4)
    (3) RS 741.511
    (4) (7)
    (5) (6)
    (6) Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).
    (7) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30).
    (8) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).
    (9) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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