Art. 104a OETV dal 2025

Art. 104a (1) Superficie frontale e sistema di protezione frontale
1 I veicoli delle categorie M1 e N1 devono essere conformi al regolamento (UE) 2019/2144 per quanto concerne la protezione degli occupanti in caso di urto frontale. Per i veicoli di costruttori che producono complessivamente non più di 1500 veicoli all’anno delle categorie M1 e N1 è sufficiente la conferma di un organo di controllo riconosciuto dall’USTRA secondo cui, sotto l’aspetto in questione, il veicolo corrisponde allo stato attuale della tecnica. (2)
2 I veicoli delle categorie M1 e N1 devono essere conformi al regolamento (UE) 2019/2144 per quanto concerne la protezione dei pedoni. Per i veicoli importati per uso proprio (art. 4 cpv. 1 OATV (3) ) nonché per quelli di costruttori che producono complessivamente non più di 1500 veicoli all’anno delle categorie M1 e N1 è sufficiente la conferma di un organo di controllo riconosciuto dall’USTRA secondo cui, sotto l’aspetto in questione, il veicolo offre un livello di protezione equivalente. (2)
3 I sistemi di protezione frontale dei veicoli delle categorie M1 e N1 devono essere conformi al regolamento (UE) 2019/2144. (2)
4 I veicoli delle categorie N2 e N3 devono essere muniti di dispositivi di protezione anteriore conformemente al regolamento (UE) 2019/2144 o al regolamento UNECE n. 93. (8)
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(2) (4)
(3) RS 741.511
(4) (7)
(5) (6)
(6) Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).
(7) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30).
(8) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).
(9) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.