Art. 104 LIFD dal 2025

Art. 104 Organizzazione (1)
1 L’amministrazione cantonale dell’imposta federale diretta dirige e sorveglia l’applicazione e l’esecuzione uniforme della presente legge. L’articolo 103 capoverso 1 è applicabile per analogia.
2 Per la tassazione delle persone giuridiche, ciascun Cantone designa un solo ufficio.
3 Ogni Cantone istituisce una commissione cantonale di ricorso in materia di imposte.
4 L’organizzazione delle autorità cantonali d’esecuzione è retta dal diritto cantonale, nella misura in cui il diritto federale non disponga altrimenti. Se un Cantone non può prendere tempestivamente i provvedimenti necessari, il Consiglio federale emana provvisoriamente le disposizioni del caso.
(1) Introdotta dalla cifra I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 1345; FF 2012 4229).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.