LStrl Art. 103d - Comunicazione di dati dell’EES

Einleitung zur Rechtsnorm LStrl:



Art. 103d LStrl dal 2025

Art. 103d Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl) drucken

Art. 103d (1) Comunicazione di dati dell’EES

1 Di norma, i dati provenienti dall’EES non possono essere comunicati a Stati terzi, organizzazioni internazionali, enti privati o persone fisiche.

2 La SEM può tuttavia comunicare dati a uno Stato non vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen o a un’organizzazione internazionale figurante nell’allegato I del regolamento (UE) 2017/2226 (2) , se necessario per provare l’identità di cittadini di Stati terzi ai fini del rimpatrio, purché siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 41 del regolamento (UE) 2017/2226.

(1) Introdotto dall’all. del DF del 21 giu. 2019 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali per l’istituzione e l’uso del sistema di ingressi e uscite (EES) (regolamenti [UE] 2017/2226 e 2017/2225), in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2021 732; FF 2019 171).
(2) Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 103b cpv. 1.

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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