Art. 103 CPP dal 2024

Art. 103 Conservazione degli atti
1 Gli atti sono conservati almeno fino allo scadere del termine di prescrizione dell’azione penale e della pena.
2 Fanno eccezione i documenti originali acquisiti al fascicolo; essi vanno restituiti contro ricevuta agli aventi diritto appena la decisione sulla causa penale è passata in giudicato.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.