Art. 103 LAMaI dal 2024

Art. 103 Prestazioni assicurative
1 Le prestazioni assicurative per cure effettuate prima dell’entrata in vigore della presente legge sono concesse secondo il diritto previgente.
2 Le indennit giornaliere correnti all’entrata in vigore della presente legge e assicurate presso le casse malati riconosciute vanno al massimo concesse durante ancora due anni conformemente al previgente ordinamento sulla durata del diritto alle prestazioni.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.