LAVS Art. 103 - Contributo federale

Einleitung zur Rechtsnorm LAVS:



Art. 103 LAVS dal 2023

Art. 103 Legge federale su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) drucken

Art. 103 (1) Contributo federale

1 Il contributo della Confederazione ammonta al 19,55 per cento delle uscite annue dell’assicurazione; da questo importo è dedotto il contributo all’assegno per grandi invalidi conformemente all’articolo 102 capoverso 2. (2)

1bis Il contributo della Confederazione di cui al capoverso 1 è aumentato. L’aumento corrisponde:

  • a. alle ripercussioni fiscali statiche stimate per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni riguardo:
  • 1. all’imposta sull’utile,
  • 2. alla deduzione per autofinanziamento e agli adeguamenti in materia di imposta sul capitale,
  • 3. all’imposizione dei dividendi, e
  • 4. al principio degli apporti di capitale;
  • b. al netto:
  • 1. delle entrate supplementari provenienti dall’aumento del tasso del contributo AVS, e
  • 2. dell’importo della quota federale del percento demografico a favore dell’AVS. (3)
  • 1ter L’aumento è arrotondato a ventesimi di punto percentuale. (3)

    1quater L’aumento è stabilito in base alla stima dei valori al momento dell’adozione della legge federale del 28 settembre 2018 (5) concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS. (3)

    2 La Confederazione devolve inoltre all’assicurazione il prodotto della tassa sulle case da gioco.

    (1) Nuovo testo giusta il n. II 24 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
    (2) Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 22 giu. 2007 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5953; FF 2007 607).
    (3) (4)
    (4) (6)
    (5) RU 2019 2395
    (6) Introdotto dal n. I 5 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2395 2413; FF 2018 2079).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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