Art. 103 LAVS dal 2023

Art. 103 (1) Contributo federale
1 Il contributo della Confederazione ammonta al 19,55 per cento delle uscite annue dell’assicurazione; da questo importo è dedotto il contributo all’assegno per grandi invalidi conformemente all’articolo 102 capoverso 2. (2)
2 La Confederazione devolve inoltre all’assicurazione il prodotto della tassa sulle case da gioco.
(1) Nuovo testo giusta il n. II 24 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.(2) Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 22 giu. 2007 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5953; FF 2007 607).
(3) (4)
(4) (6)
(5) RU 2019 2395
(6) Introdotto dal n. I 5 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2395 2413; FF 2018 2079).
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