Art. 102 CPP dal 2024

Art. 102 Procedura in caso di domanda d’esame degli atti
1 In merito all’esame degli atti decide chi dirige il procedimento. Questi adotta le misure necessarie per evitare abusi e ritardi e per tutelare i legittimi interessi al mantenimento del segreto.
2 Gli atti si esaminano presso la sede dell’autorit penale interessata oppure, mediante assistenza giudiziaria, presso un’altra autorit penale. Alle altre autorit e ai patrocinatori delle parti, gli atti vengono di norma recapitati.
3 Chi ha diritto di esaminare gli atti può chiedere che gliene siano allestite copie contro il versamento di un emolumento.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.