Art. 101 LAgr dal 2023

Art. 101 Ricomposizioni particellari per contratto
1 Più proprietari di fondi possono convenire per scritto una ricomposizione particellare. L’accordo deve indicare i fondi compresi nella ricomposizione nonché disciplinare l’epurazione degli oneri fondiari e la ripartizione delle spese.
2 L’approvazione da parte del Cantone sostituisce l’atto pubblico concernente il trapasso di propriet . Per ricomposizioni particellari di questo tipo il Cantone non può riscuotere né imposte di mutazione né altri tributi analoghi.
3 Al trasferimento dei diritti di pegno è applicabile l’articolo 802 del Codice civile (1) e all’iscrizione nel registro fondiario l’articolo 954 capoverso 2 del medesimo.
4 Il Cantone disciplina l’ulteriore procedura.
(1) RS 210Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.