Art. 100 REDD dal 2022
Art. 100 (ex art. 95)
Ogni domanda presentata ai sensi dell’articolo 46 paragrafo 4 della Convenzione deve essere motivata e trasmessa al cancelliere. Essa è corredata di: a) la sentenza a cui si riferisce; b) le informazioni relative alla procedura di esecuzione, dinanzi al Comitato dei Ministri, della sentenza a cui si riferisce, comprese eventualmente le osservazioni scritte formulate dalle parti interessate nell’ambito della stessa procedura e le comunicazioni a cui quest’ultima ha dato luogo;c) una copia della messa in mora notificata alla o alle Parti contraenti e copia della decisione di cui all’articolo 46 paragrafo 4 della Convenzione;d) il nome e indirizzo della o delle persone designate dal Comitato dei Ministri per fornire alla Corte tutte le spiegazioni che essa potrebbe richiedere;e) una copia di ogni altro documento idoneo a chiarire la questione.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.