Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo (REDD) Art. 100

Zusammenfassung der Rechtsnorm REDD:



Art. 100 REDD dal 2022

Art. 100 Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo (REDD) drucken

Art. 100 (ex art. 95)

Ogni domanda presentata ai sensi dell’articolo 46 paragrafo 4 della Convenzione deve essere motivata e trasmessa al cancelliere. Essa è corredata di:

  • a) la sentenza a cui si riferisce;
  • b) le informazioni relative alla procedura di esecuzione, dinanzi al Comitato dei Ministri, della sentenza a cui si riferisce, comprese eventualmente le osservazioni scritte formulate dalle parti interessate nell’ambito della stessa procedura e le comunicazioni a cui quest’ultima ha dato luogo;
  • c) una copia della messa in mora notificata alla o alle Parti contraenti e copia della decisione di cui all’articolo 46 paragrafo 4 della Convenzione;
  • d) il nome e indirizzo della o delle persone designate dal Comitato dei Ministri per fornire alla Corte tutte le spiegazioni che essa potrebbe richiedere;
  • e) una copia di ogni altro documento idoneo a chiarire la questione.

  • Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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