Art. 10 CPC dal 2024
Art. 10 Domicilio e sede
1 Salvo che il presente Codice disponga altrimenti, le azioni si propongono:a. contro una persona fisica, al giudice del suo domicilio;b. contro una persona giuridica, enti o istituti di diritto pubblico oppure societ in nome collettivo o in accomandita, al giudice della loro sede;c. (1) contro la Confederazione, al giudice della citt di Berna o al giudice del domicilio, della sede o della dimora abituale dell’attore;d. contro un Cantone, a un tribunale del capoluogo cantonale.
2 Il domicilio si determina secondo il Codice civile (2) (CC). L’articolo 24 CC non è tuttavia applicabile.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilit e l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 ([RU 2023 491]; [FF 2020 2407]).
(2) [RS 210]
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.