Art. 10 LAINF dal 2024

Art. 10 Capitolo 1: Prestazioni sanitarie e rimborso delle spese Cura medica
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2 L’assicurato può scegliere liberamente il medico, il dentista, il chiropratico, la farmacia, l’ospedale e la casa di cura. (1)
3 Il Consiglio federale può definire più in dettaglio le prestazioni d’obbligo a carico dell’assicurazione e limitare il rimborso delle spese di cura all’estero. Esso può inoltre fissare le condizioni relative al diritto all’assistenza e alle cure a domicilio. (3)
(1) (2)(2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).
(3) Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).
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