Art. 10 LImT dal 2025

Art. 10 Base del calcolo
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2 Se il prezzo al minuto contribuisce a stabilire l’aliquota d’imposta, quest’ultima si calcola per gli imballaggi d’assortimenti e gli imballaggi speciali, secondo il prezzo dell’imballaggio più usato nella vendita al minuto. I termini «imballaggi d’assortimenti» e «imballaggi speciali» sono definiti più esattamente nell’ordinanza del 15 dicembre 1969 (5) concernente l’imposizione sul tabacco.
3 Il prezzo che il fabbricante o l’importatore ha stampato sugli imballaggi per la vendita al minuto non può essere superato al momento della vendita. (6)
(1) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° ott. 2024 (RU 2024 453; FF 2022 2752).(2) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4041; FF 2016 4577).
(3) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423).
(4) Introdotto dalla cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° ott. 2024 (RU 2024 453; FF 2022 2752).
(5) Vedi ora l’O del 14 ott. 2009 sull’imposizione del tabacco (RS 641.311).
(6) Introdotto dalla cifra I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° mar. 1996 (RU 1996 585; FF 1995 I 65).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.