Art. 10 LCart dal 2023

Art. 10 Valutazione delle concentrazioni
1 Le concentrazioni sottoposte all’obbligo di annuncio sottostanno ad un esame da parte della Commissione della concorrenza sempreché da un esame preliminare (art. 32 cpv. 1) risulti l’indizio che esse creino o rafforzino una posizione dominante.
2
3 Nel caso di concentrazioni di banche ai sensi della legge dell’8 novembre 1934 (1) sulle banche che sono reputate necessarie dall’Autorit federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) per motivi di protezione dei creditori, gli interessi di questi ultimi possono essere considerati prioritariamente. In tali casi, la FINMA subentra alla Commissione della concorrenza e la invita a prendere posizione. (2)
4 Nella valutazione delle ripercussioni di una concentrazione sull’efficacia della concorrenza, la Commissione della concorrenza tiene parimenti conto dell’evoluzione del mercato nonché della posizione dell’impresa nella concorrenza internazionale.
(1) RS 952.0(2) Nuovo testo giusta l’all. n. 8 della LF del 22 giu. 2007 concernente l’Autorit federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.