Art. 1 LIVA dal 2024
Art. 1 Disposizioni generali Oggetto e principi della legge
1 La Confederazione riscuote in ogni fase del processo di produzione e di distribuzione un’imposta generale sul consumo con deduzione dell’imposta precedente (imposta sul valore aggiunto, IVA). Lo scopo dell’imposta è l’imposizione del consumo finale non imprenditoriale sul territorio svizzero.
2 La Confederazione riscuote a titolo d’imposta sul valore aggiunto:a. un’imposta sulle prestazioni che i contribuenti effettuano a titolo oneroso sul territorio svizzero (imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero (1) );b. un’imposta sull’acquisto di prestazioni di imprese con sede all’estero da parte di destinatari che si trovano sul territorio svizzero (imposta sull’acquisto);c. un’imposta sull’importazione di beni (imposta sull’importazione).
3 La riscossione è effettuata secondo i principi:a. della neutralit concorrenziale;b. dell’economicit del pagamento e della riscossione;c. della trasferibilit dell’imposta.
(1) [RU 2009 7129]
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.