Art. 1 LAM dal 2024

Art. 1
1 Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 (1) sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’assicurazione militare, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.
2 Non sono applicabili al diritto sanitario né alle tariffe (art. 22–27).
(1) RS 830.1Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.