Art. 1 LPPC dal 2025
Art. 1 Oggetto
La presente legge disciplina:a. i compiti di Confederazione, Cantoni e terzi nella protezione della popolazione e la loro collaborazione in questo ambito;b. la protezione civile quale organizzazione partner della protezione della popolazione, in particolare l’obbligo di prestare servizio di protezione civile, l’istruzione e le costruzioni di protezione.
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