Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) Art. 1

Zusammenfassung der Rechtsnorm LPPC:



Art. 1 LPPC dal 2025

Art. 1 Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) drucken

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina:

  • a. i compiti di Confederazione, Cantoni e terzi nella protezione della popolazione e la loro collaborazione in questo ambito;
  • b. la protezione civile quale organizzazione partner della protezione della popolazione, in particolare l’obbligo di prestare servizio di protezione civile, l’istruzione e le costruzioni di protezione.

  • Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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