Art. 1 LL dal 2023

Art. 1 applicazione aziendale e personale
1 La legge é applicabile, fatti salvi gli articoli 2–4, a tutte le aziende pubbliche e private. (1)
2 La legge intende per azienda l’ente formato da un datore di lavoro e da uno o più lavoratori, stabilmente o temporaneamente occupati, prescindendo dall’uso di impianti o di locali determinati. Se le condizioni di applicabilit sono adempiute unicamente per singole parti di un’azienda, queste soltanto sono assoggettate alla legge.
3 La legge é applicabile, per quanto possibile, ai lavoratori occupati in Svizzera da un’azienda stabilita all’estero.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1569; FF 1998 978).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.