CCS Art. 9g -

Einleitung zur Rechtsnorm CCS:



Art. 9g CCS dal 2022

Art. 9g Codice civile svizzero (CCS) drucken

Art. 9g (1)

1 Alle coppie di persone dello stesso sesso che hanno contratto matrimonio all’estero prima dell’entrata in vigore integrale della modifica del presente Codice del 18 dicembre 2020 si applica retroattivamente, dalla data della celebrazione del matrimonio, il regime ordinario della partecipazione agli acquisti, in quanto esse non abbiano altrimenti disposto per convenzione matrimoniale o patrimoniale.

2 Prima dell’entrata in vigore integrale delle disposizioni della modifica del presente Codice del 18 dicembre 2020, ogni coniuge può comunicare per scritto all’altro che il regime dei beni di cui all’articolo 18 della legge del 18 giugno 2004 (2) sull’unione domestica registrata (LUD) è mantenuto fino al momento di detta entrata in vigore.

3 Il regime dei beni di cui all’articolo 18 LUD è mantenuto anche quando all’entrata in vigore integrale della modifica del presente Codice del 18 dicembre 2020 è in corso un’azione per lo scioglimento del regime patrimoniale secondo il diritto svizzero.

4 Le ordinanze corrispondenti prevedono che in documenti, atti e moduli i coniugi che lo desiderano siano indicati quali marito e moglie, nonché quali padre e madre dei loro figli.

(1) Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 2020 (Matrimonio per tutti), in vigore dal 1° gen. 2022, cpv. 1, 3 e 4 dal 1° lug. 2022 (RU 2021 747; FF 2019 7151, 2020 1135).
(2) RS 211.231

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.