Art. 9b LADI1 dal 2024

Art. 9b (1) Termini quadro in caso di periodo educativo
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2 Se all’inizio del periodo in cui si è dedicato all’educazione di un figlio di et inferiore ai dieci anni non correva alcun termine quadro per la riscossione della prestazione, il termine quadro per il periodo di contribuzione di un assicurato che si è dedicato all’educazione dei figli è di quattro anni.
3 La nascita di un nuovo figlio comporta un prolungamento di due anni al massimo del termine quadro di cui al capoverso 2.
4 I capoversi 1–3 sono applicabili, per lo stesso periodo educativo, a uno solo dei due genitori e per un solo figlio.
5 Le indennit giornaliere non possono superare complessivamente il numero massimo fissato nell’articolo 27.
6 Il Consiglio federale disciplina le condizioni alle quali il prolungamento dei termini quadro di cui ai capoversi 1 e 2 è applicabile anche in caso di collocamento di fanciulli in vista dell’adozione.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.