Art. 9a CCS dal 2024

Art. 9a 1. In genere (1)
1 Salvo diversa disposizione, i matrimoni esistenti al momento dell’entrata in vigore della legge federale del 5 ottobre 1984 sono sottoposti alla legge nuova.
2 Gli effetti patrimoniali dei matrimoni sciolti prima dell’entrata in vigore della legge federale del 5 ottobre 1984 sono retti dalla legge anteriore.
(1) Introdotto dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.