Art. 9a OETV dal 2025

Art. 9a (1) Veicoli a propulsione alternativa e a emissioni zero
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2 Sono considerati «a emissioni zero» i veicoli privi di motore a combustione interna oppure con un motore a combustione interna le cui emissioni sono inferiori a 1 g CO2/kWh o a 1 g CO2/km, in particolare i veicoli alimentati esclusivamente da elettricità o idrogeno. La determinazione delle emissioni di CO2 si fonda sul regolamento (CE) n. 595/2009 o sul regolamento (CE) n. 715/2007.
(1) Introdotto dalla cifra I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 14).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.