Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Art. 9a

Zusammenfassung der Rechtsnorm OETV:



Art. 9a OETV dal 2025

Art. 9a Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 9a (1) Veicoli a propulsione alternativa e a emissioni zero

1 Sono considerati «a propulsione alternativa» i veicoli alimentati parzialmente o esclusivamente da una delle seguenti fonti di energia:

  • a. elettricità;
  • b. idrogeno;
  • c. gas naturale, incluso il biogas;
  • d. gas di petrolio liquefatto; o
  • e. energia meccanica immagazzinata o prodotta a bordo, incluso il calore residuo.
  • 2 Sono considerati «a emissioni zero» i veicoli privi di motore a combustione interna oppure con un motore a combustione interna le cui emissioni sono inferiori a 1 g CO2/kWh o a 1 g CO2/km, in particolare i veicoli alimentati esclusivamente da elettricità o idrogeno. La determinazione delle emissioni di CO2 si fonda sul regolamento (CE) n. 595/2009 o sul regolamento (CE) n. 715/2007.

    (1) Introdotto dalla cifra I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 14).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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