REDD Art. 9a - Ruolo dell’ufficio

Einleitung zur Rechtsnorm REDD:



Art. 9a REDD dal 2022

Art. 9a Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo (REDD) drucken

Art. 9a Ruolo dell’ufficio

  • 1. a) La Corte istituisce un ufficio, composto del presidente e dei vicepresidenti della Corte e dei presidenti di Sezione. Quando un vicepresidente della Corte o un presidente di Sezione è impossibilitato a partecipare a una riunione dell’ufficio, egli è sostituito dal vicepresidente di Sezione o, in mancanza di quest’ultimo, dal membro della Sezione che prende posto immediatamente dopo di lui, ai sensi dell’articolo 5 del presente regolamento.
  • b) L’ufficio può convocare alle sue riunioni ogni altro membro della Corte o ogni altra persona la cui presenza sia ritenuta necessaria.
  • 2. L’ufficio è assistito dal cancelliere e dai cancellieri aggiunti.3. L’ufficio assiste il presidente nell’adempimento delle sue funzioni di direzione dei lavori e dei servizi della Corte. A tal fine, il presidente può sottoporgli ogni questione amministrativa o extragiudiziale di sua competenza. 4. L’ufficio agevola inoltre il coordinamento tra le Sezioni della Corte.5. Il presidente può consultare l’ufficio prima di emanare istruzioni pratiche giusta l’articolo 32 del presente regolamento e prima di approvare le istruzioni generali predisposte dal cancelliere giusta l’articolo 17 paragrafo 4 del presente regolamento.6. L’ufficio può fare rapporto su qualunque questione alla Corte plenaria e sottoporle proposte.7. Di ogni riunione dell’ufficio è steso un rendiconto e distribuito ai giudici in entrambe le lingue ufficiali della Corte. Il segretario dell’ufficio è nominato dal cancelliere d’intesa con il presidente.


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