Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD) Art. 99b

Zusammenfassung der Rechtsnorm LIFD:



Art. 99b LIFD dal 2025

Art. 99b Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD) drucken

Art. 99b (1) Tassazione ordinaria ulteriore d’ufficio

1 In situazioni estreme, in particolare per quanto concerne le deduzioni forfettarie computate nell’aliquota dell’imposta alla fonte, le autorità fiscali cantonali competenti possono richiedere una tassazione ordinaria ulteriore d’ufficio a favore o a sfavore del contribuente.

2 Il DFF disciplina le condizioni in collaborazione con i Cantoni.

(1) Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 16 dic. 2016 sulla revisione dell’imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2018 1813; FF 2015 603).

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