Art. 99 ONC dal 2024

Art. 99 Entrata in vigore; abrogazioni
(art. 107 cpv. 1 e 3 LCStr)
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1963.
2 Alla stessa data entrano in vigore le disposizioni non ancora applicabili della LCStr e la legge federale del 23 giugno 1961 (1) che modifica quella sulla circolazione stradale. L’articolo 12 della LCStr, è, tuttavia, applicabile ai veicoli a motore e ai rimorchi solamente da quando il Consiglio federale avr emanato le necessarie prescrizioni esecutive.
3 Sono abrogati: la legge federale del 15 marzo 1932 (2) sulla circolazione degli autoveicoli e dei velocipedi, tutte le norme della circolazione sinora vigenti e il decreto del Consiglio federale del 14 febbraio 1939 (3) concernente gli autoveicoli impiegati pel trasporto di animali vivi.
4 Le ordinanze ed i decreti emanati dal Consiglio federale in esecuzione della legge federale del 15 marzo 1932 (2) sulla circolazione degli autoveicoli e dei velocipedi restano in vigore, eccettuate le norme di circolazione ivi contenute, se non sono contrarie alla LCStr o alle sue prescrizioni d’esecuzione. Il DATEC allestisce un elenco delle disposizioni ancora in vigore.
(1) RS 741.01 art. 33 cpv. 1. e 2 e 49 cpv. 2.(2) (4)
(3) [CS 9 363]
(4) [CS 7 535, 555; RU 1948 478; 1949 II 1525 art. 4; 1959 685 art. 107 cpv. 3; 1960 1205 art. 28 cpv. 1 n. 1, 1365 art. 4 cpv. 6]
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