REDD Art. 99 -

Einleitung zur Rechtsnorm REDD:



Art. 99 REDD dal 2022

Art. 99 Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo (REDD) drucken

Art. 99 Procedura ai sensi dell’articolo 46 paragrafi 4 e 5 della Convenzione (ex art. 94)

Quando è investita di una questione volta a stabilire se una Parte contraente abbia o meno violato l’obbligo derivante dall’articolo 46 paragrafo 1 della Convenzione, la Corte applica, oltre alle disposizioni dell’articolo 31 lettera b e dell’articolo 46 paragrafi 4 e 5 della Convenzione, le disposizioni che seguono. Applica anche altre disposizioni del regolamento, nella misura in cui lo ritiene opportuno.


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