Art. 99 LAgr dal 2023

Art. 99 Sezione 2: Allacciamento di altre opere, ricomposizioni particellari Allacciamento di altre opere
1 I proprietari di fondi, opere o impianti che hanno ricevuto contributi sono tenuti a permettere l’allacciamento di altre opere, se risulta opportuno date le condizioni naturali e tecniche.
2 Il Cantone decide sull’allacciamento e fissa, se giustificata, un’adeguata indennit per l’utilizzazione dell’opera esistente.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.