Art. 98a ONC dal 2025

Art. 98a (1) Disposizione transitoria della modifica del 24 giugno 2015
1 I caschi di protezione per conducenti di ciclomotori che erano ammessi secondo il diritto previgente possono essere ancora impiegati fino al 31 dicembre 2020. (2)
2 Per i veicoli a motore immatricolati per la prima volta prima del 1° ottobre 1997 il carico per asse di cui all’articolo 67 capoverso 2 lettere b e c può raggiungere fino al 31 dicembre 2022 al massimo 12,00 t, purché non vengano superati i valori massimi indicati nella licenza di circolazione.
3 Per i veicoli a motore immatricolati per la prima volta prima del 1° ottobre 1997 il carico per asse autorizzato di cui all’articolo 67 capoverso 2 lettera f può raggiungere fino al 31 dicembre 2022 al massimo 20,00 t, purché non vengano superati il carico massimo autorizzato di 10,00 t per ciascun asse e i valori massimi indicati nella licenza di circolazione.
(1) Introdotto dalla cifra I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).(2) La correzione del 15 set. 2015 concerne solo il testo francese (RU 2015 3145).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.