Art. 98 CPC dal 2025
Art. 98 (1) Anticipazione delle spese
1 Il giudice e l’autorità di conciliazione possono esigere che l’attore anticipi un importo a copertura della metà al massimo delle spese processuali presumibili.
2 Possono esigere l’anticipazione di un importo a copertura della totalità delle spese processuali presumibili:a. nei procedimenti di cui all’articolo 6 capoverso 4 lettera c e all’articolo 8;b. nella procedura di conciliazione;c. nella procedura sommaria, eccettuati i provvedimenti cautelari di cui all’articolo 248 lettera d e le cause del diritto di famiglia di cui agli articoli 271, 276, 302 e 305;d. nella procedura di ricorso.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 ([RU 2023 491]; [FF 2020 2407]).
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