Art. 98 ONC dal 2025

Art. 98 (1) Disposizione transitoria della modifica del 15 maggio 2002
I veicoli già in circolazione che corrispondono alla definizione vigente prima del 1° agosto 2002 di velocipede secondo l’articolo 24 capoverso 1 OETV (2) e adempiono tutte le esigenze tecniche dei velocipedi possono essere utilizzati come tali fino al 31 dicembre 2003 se provvisti di un contrassegno per velocipedi.
(1) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1931).(2) RS 741.41
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.