Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) Art. 98

Zusammenfassung der Rechtsnorm LAINF:



Art. 98 LAINF dal 2024

Art. 98 Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) drucken

Art. 98 (1) Assistenza amministrativa e giudiziaria particolare

Le autorit amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni, nonché gli organi delle altre assicurazioni sociali forniscono nel singolo caso gratuitamente agli organi incaricati dell’esecuzione della presente legge, su richiesta scritta e motivata, i dati necessari per prevenire gli infortuni o le malattie professionali.

(1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453; FF 2002 715).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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