Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC) Art. 97a

Zusammenfassung der Rechtsnorm ONC:



Art. 97a ONC dal 2025

Art. 97a Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC) drucken

Art. 97a (1) Sistemi d’informazione delle autorità di rilascio dei permessi

1 Ai fini dell’adempimento della propria attività, le autorità preposte al rilascio dei permessi possono gestire, entro i limiti della propria competenza, sistemi d’informazione autonomi riguardanti:

  • a. permessi per veicoli e trasporti eccezionali;
  • b. permessi di circolare la notte e la domenica.
  • 2 Detti sistemi d’informazione contengono in particolare i seguenti dati:

  • a. nome e indirizzo del richiedente, del destinatario della fattura e del titolare del permesso;
  • b. data del viaggio e percorso;
  • c. tipo di veicolo;
  • d. dati tecnici relativi al veicolo utilizzato;
  • e. dati relativi alla merce trasportata.
  • 3 I sistemi d’informazione contengono inoltre gli indirizzi di tutti i corpi di polizia stradale cantonale e delle autorità di rilascio dei permessi nonché dei collaboratori competenti.

    4 Le autorità di rilascio dei permessi possono scambiarsi elettronicamente i dati di cui al capoverso 2 mediante apposita interfaccia.

    5 Nell’ambito della propria attività di controllo, le competenti autorità di esecuzione ottengono, su richiesta, accesso a determinati permessi rilasciati dall’USTRA.

    6 Per verificare i dati dei richiedenti, l’USTRA può accedere, mediante un’interfaccia, ai dati del veicolo necessari a tal fine contenuti nel sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione.

    (1) Introdotto dalla cifra I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2139).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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