Art. 97a LIFD dal 2025

Art. 97a (1) Beneficiari delle partecipazioni di collaboratore
1 Le persone domiciliate all’estero al momento in cui realizzano vantaggi valutabili in denaro risultanti da opzioni bloccate di collaboratore (art. 17b cpv. 3) devono, conformemente all’articolo 17d, una quota proporzionale dell’imposta per il vantaggio valutabile in denaro.
2 L’aliquota dell’imposta è fissata all’11,5 per cento del vantaggio valutabile in denaro.
(1) Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2010 sull’imposizione delle partecipazioni di collaboratore, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3259; FF 2005 495).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.