Art. 973 CCS dal 2024

Art. 973 2. Terzi di buona fede
1 Chi in buona fede, riferendosi ad un’iscrizione nel registro, ha acquistato una propriet od altri diritti reali, dev’essere protetto nel suo acquisto.
2 La presente disposizione non si applica ai confini dei fondi compresi nei territori interessati da spostamenti di terreno permanenti designati tali dai Cantoni. (1)
(1) Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404; FF 1988 III 821).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.