Art. 97 CCS dal 2025

Art. 97 Della procedura preparatoria e della celebrazione del matrimonio
1 Il matrimonio è celebrato dall’ufficiale dello stato civile dopo la procedura preparatoria.
2 La celebrazione avviene nel circondario dello stato civile scelto dai fidanzati.
3 La cerimonia religiosa non può avvenire prima della celebrazione del matrimonio civile.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.