Art. 97 LCA dal 2024

Art. 97 Disposizioni inderogabili (1)
Le seguenti disposizioni della presente legge non possono essere modificate mediante convenzione: articoli 10 capoverso 2, 13, 24, 35b, 35c, 41 capoverso 2, 46a, 46b capoversi 1 e 2, 46c capoverso 1, 47, 51, 58 capoverso 4, 60, 73, 74 capoverso 1 e 95c capoversi 1 e 2.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.