REDD Art. 97 -

Einleitung zur Rechtsnorm REDD:



Art. 97 REDD dal 2022

Art. 97 Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo (REDD) drucken

Art. 97 (ex art. 92)

1. La domanda d’interpretazione è esaminata dalla Grande Camera, dalla Camera o dal Comitato che ha pronunciato la sentenza a cui si riferisce.2. Quando non è possibile riunire la Grande Camera, la Camera o il Comitato originario, il presidente della Corte completa o compone la formazione con estrazione a sorte.


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