Art. 97 ORC dal 2025
Art. 97 Modifiche, soppressione e cancellazione
1 Se una decisione di un’autorità concerne un fatto che deve essere iscritto nel registro di commercio, tale autorità notifica la modifica all’ufficio del registro di commercio e fornisce i documenti giustificativi necessari. Tale è in particolare il caso per: a. l’esonero della fondazione dall’obbligo di designare un ufficio di revisione;b. la revoca dell’esonero di cui alla lettera a;c. la modifica dello scopo e dell’organizzazione della fondazione;d. le decisioni conformemente alla LFus;e. la soppressione della fondazione in vista della liquidazione;f. la constatazione della conclusione della liquidazione.
2 Le disposizioni concernenti lo scioglimento e la cancellazione della società anonima si applicano per analogia alla soppressione e alla cancellazione della fondazione per quanto l’autorità competente abbia ordinato una liquidazione.
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