ORC Art. 97 - Modifiche, soppressione e cancellazione

Einleitung zur Rechtsnorm ORC:



Art. 97 ORC dal 2025

Art. 97 Ordinanza sul registro di commercio (ORC) drucken

Art. 97 Modifiche, soppressione e cancellazione

1 Se una decisione di un’autorità concerne un fatto che deve essere iscritto nel registro di commercio, tale autorità notifica la modifica all’ufficio del registro di commercio e fornisce i documenti giustificativi necessari. Tale è in particolare il caso per:

  • a. l’esonero della fondazione dall’obbligo di designare un ufficio di revisione;
  • b. la revoca dell’esonero di cui alla lettera a;
  • c. la modifica dello scopo e dell’organizzazione della fondazione;
  • d. le decisioni conformemente alla LFus;
  • e. la soppressione della fondazione in vista della liquidazione;
  • f. la constatazione della conclusione della liquidazione.
  • 2 Le disposizioni concernenti lo scioglimento e la cancellazione della società anonima si applicano per analogia alla soppressione e alla cancellazione della fondazione per quanto l’autorità competente abbia ordinato una liquidazione.


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