Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI1) Art. 96d

Zusammenfassung der Rechtsnorm LADI1:



Art. 96d LADI1 dal 2024

Art. 96d Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI1) drucken

Art. 96d (1) Accesso al registro degli abitanti

Sempre che vi siano autorizzati dal diritto cantonale, gli organi di esecuzione di cui all’articolo 76 capoverso 1 lettere a e c possono accedere mediante procedura di richiamo al registro degli abitanti per verificare il domicilio degli assicurati.

(1) Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000 (RU 2000 2772; FF 2000 205). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 338; FF 2019 3659).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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