LADI1 Art. 96c - Accesso ai sistemi d’informazione gestiti dall’ufficio? di? compensazione (2)

Einleitung zur Rechtsnorm LADI1:



Art. 96c LADI1 dal 2024

Art. 96c Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI1) drucken

Art. 96c (1) Accesso ai sistemi d’informazione gestiti dall’ufficio di compensazione (2)

1 Per provvedere al pagamento, al conteggio e alla contabilizzazione delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione, le casse di disoccupazione hanno accesso al sistema d’informazione per il pagamento delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione (art. 83 cpv. 1bis lett. a). (2)

1bis Gli uffici che hanno accesso al sistema d’informazione del servizio pubblico di collocamento (art. 83 cpv. 1bis lett. b) e le persone e gli uffici che hanno un accesso protetto alla piattaforma del servizio pubblico di collocamento (art. 83 cpv. 1bis lett. e) sono elencati all’articolo 35 capoversi 3 e 3ter LC (4) . (5)

1ter Per ottenere i necessari indicatori di prestazione e di gestione, hanno accesso al sistema d’informazione per l’analisi dei dati del mercato del lavoro (art. 83 cpv. 1bis lett. c):

  • a. i servizi cantonali (art. 85);
  • b. gli URC (art. 85b);
  • c. i servizi logistici per l’approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (art. 85c);
  • d. le casse di disoccupazione (art. 77 e 78). (5)
  • 1quater Possono registrarsi sulla piattaforma di accesso ai servizi online (art. 83 cpv. 1bis lett. d):

  • a. gli assicurati, per annunciarsi, richiedere prestazioni e adempiere gli obblighi di cui all’articolo 17;
  • b. le persone in cerca d’impiego, per annunciarsi e far capo alla consulenza dell’URC;
  • c. i datori di lavoro, per richiedere prestazioni secondo gli articoli 31 e 42 e adempiere gli obblighi di cui all’articolo 88 capoverso 1. (5)
  • 2 ... (8)

    2bis Se necessario all’esecuzione della presente legge e della LC, è autorizzato lo scambio di dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione, tra i sistemi d’informazione dell’assicurazione contro la disoccupazione (art. 83 cpv. 1bis) e del servizio pubblico di collocamento (art. 35 LC). (9)

    2ter ... (10)

    3 Il Consiglio federale disciplina la responsabilit per la protezione dei dati, i dati da rilevare e i termini di conservazione, l’accesso ai dati, l’organizzazione e la gestione di sistemi di informazione, la collaborazione fra le autorit designate nel capoverso 1 e la sicurezza dei dati.

    (1) Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2772; FF 2000 205).
    (2) (3)
    (3) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 338; FF 2019 3659).
    (4) RS 823.11
    (5) (6)
    (6) (7)
    (7) Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 338; FF 2019 3659).
    (8) Abrogato dal n. I della LF del 19 giu. 2020, con effetto dal 1° lug. 2021 (RU 2021 338; FF 2019 3659).
    (9) Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (RU 2011 1167; FF 2008 6761). Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 4 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).
    (10) Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (RU 2011 1167; FF 2008 6761). Abrogato dal n. I della LF del 19 giu. 2020, con effetto dal 1° lug. 2021 (RU 2021 338; FF 2019 3659).

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