Art. 96c LADI1 dal 2024

Art. 96c (1) Accesso ai sistemi d’informazione gestiti dall’ufficio di compensazione (2)
1 Per provvedere al pagamento, al conteggio e alla contabilizzazione delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione, le casse di disoccupazione hanno accesso al sistema d’informazione per il pagamento delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione (art. 83 cpv. 1bis lett. a). (2)
3 Il Consiglio federale disciplina la responsabilit per la protezione dei dati, i dati da rilevare e i termini di conservazione, l’accesso ai dati, l’organizzazione e la gestione di sistemi di informazione, la collaborazione fra le autorit designate nel capoverso 1 e la sicurezza dei dati.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2772; FF 2000 205).(2) (3)
(3) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 338; FF 2019 3659).
(4) RS 823.11
(5) (6)
(6) (7)
(7) Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 338; FF 2019 3659).
(8) Abrogato dal n. I della LF del 19 giu. 2020, con effetto dal 1° lug. 2021 (RU 2021 338; FF 2019 3659).
(9) Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (RU 2011 1167; FF 2008 6761). Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 4 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).
(10) Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (RU 2011 1167; FF 2008 6761). Abrogato dal n. I della LF del 19 giu. 2020, con effetto dal 1° lug. 2021 (RU 2021 338; FF 2019 3659).
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