OR Art. 961d -
Einleitung zur Rechtsnorm OR:
Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.
Art. 961d OR dal 2025
Art. 961d
1 L’impresa non è tenuta a fornire indicazioni supplementari nell’allegato né ad allestire un conto dei flussi di tesoreria e una relazione annuale se:1. allestisce una chiusura contabile o un conto di gruppo in base a una norma contabile riconosciuta; o2. una persona giuridica da cui l’impresa è controllata allestisce un conto di gruppo in base a una norma contabile riconosciuta. (1)
2 Possono chiedere che i conti siano presentati conformemente alle disposizioni del presente capo:1. soci che rappresentino almeno il 10 per cento del capitale sociale;2. il 10 per cento dei membri della società cooperativa o il 20 per cento di quelli dell’associazione;3. qualsiasi socio o membro personalmente responsabile o tenuto a effettuare versamenti suppletivi.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 ([RU 2020 4005]; [2022 109]; [FF 2017 325]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.