OR Art. 960e -
Einleitung zur Rechtsnorm OR:
Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.
Art. 960e OR dal 2025
Art. 960e Debiti
1 I debiti devono essere contabilizzati al loro valore nominale.
2 Se in considerazione di eventi passati v’è da attendersi che in esercizi futuri si verifichi un deflusso di mezzi, occorre costituire a carico del conto economico gli accantonamenti prevedibilmente necessari.
3 Possono inoltre essere costituiti accantonamenti segnatamente per:1. spese ricorrenti derivanti da impegni di garanzia;2. il risanamento di immobilizzazioni materiali;3. ristrutturazioni;4. misure volte a garantire durevolmente la prosperità dell’impresa.
4 Gli accantonamenti che non sono più giustificati non devono obbligatoriamente essere sciolti.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.