OR Art. 960d -

Einleitung zur Rechtsnorm OR:



Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.

Art. 960d OR dal 2024

Art. 960d Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) drucken

Art. 960d Attivo fisso

1 Per attivo fisso s’intendono i valori acquistati in vista di un’utilizzazione o di una detenzione a lungo termine.

2 Per lungo termine s’intende un periodo superiore a dodici mesi.

3 Per partecipazioni s’intendono le quote del capitale di un’altra impresa che sono detenute a lungo termine e procurano un’influenza determinante. Quest’ultima è presunta se le quote rappresentano almeno il 20 per cento dei diritti di voto.


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Anwendung im Bundesverwaltungsgericht

BVGELeitsatzSchlagwörter
A-903/2023MehrwertsteuerMWSTG; Vorsteuer; Steuer; Beteiligungen; Vorinstanz; Mehrwertsteuer; Sinne; Vorsteuerabzug; Anteile; Person; Recht; Leistung; Unternehmen; Bundes; Holdinggesellschaft; Einfluss; Leistungen; Vertrauen; Steuerpflicht; Darlehen; Kapital; Kommentar; Auskunft; Vorsteuerkorrektur; Urteil; Vertrauens; Vorsteuern; Steuerperiode; Regel