Art. 96 LAINF dal 2024

Art. 96 (1) Trattamento di dati personali
1 Gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati personali degni di particolare protezione, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per: (2)
2 Per adempiere tali compiti possono inoltre effettuare profilazioni, incluse quelle a rischio elevato, ai sensi della legge federale del 25 settembre 2020 (4) sulla protezione dei dati (LPD) ed emanare decisioni individuali automatizzate ai sensi dell’articolo 21 LPD. (5)
(1) Originario: art. 97a. Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2760; FF 2000 205).(2) Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 83 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).
(3) Introdotta dall’all. n. 12 della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).
(4) RS 235.1
(5) Introdotto dall’all. 1 n. II 83 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).
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