LDIP Art. 96 -

Einleitung zur Rechtsnorm LDIP:



Art. 96 LDIP dal 2025

Art. 96 Legge federale
sul diritto internazionale privato (LDIP) drucken

Art. 96 Decisioni, provvedimenti, documenti e
diritti stranieri

1 Le decisioni, i provvedimenti e i documenti stranieri concernenti la successione, come anche i diritti derivanti da una successione aperta all’estero sono riconosciuti in Svizzera, fatto salvo l’articolo 87 capoverso 2, se: (1)

  • a. (1) sono stati pronunciati, stilati o accertati oppure sono riconosciuti nello Stato dell’ultimo domicilio dell’ereditando;
  • b. concernono fondi e sono stati pronunciati, stilati o accertati oppure vengano riconosciuti nello Stato di situazione dei medesimi;
  • c. (3) sono stati pronunciati, stilati o accertati in uno Stato di origine dell’ereditando e quest’ultimo ha sottoposto la sua successione alla competenza o al diritto di uno di tali Stati; o
  • d. (3) sono stati pronunciati, stilati o accertati nello Stato dell’ultima dimora abituale o in uno Stato di origine dell’ereditando oppure, nel caso di singoli beni successori mobili, nello Stato di situazione dei medesimi, sempreché l’ultimo domicilio dell’ereditando sia stato all’estero e lo Stato interessato non si occupi della successione.
  • 2 Se uno Stato rivendica la competenza esclusiva per i fondi dell’ereditando situati sul suo territorio, sono riconosciute soltanto le decisioni, i provvedimenti e i documenti di questo Stato.

    3 I provvedimenti conservativi dello Stato di situazione dei beni dell’ereditando sono riconosciuti in Svizzera.

    (1) (2)
    (2) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 330; FF 2020 2987).
    (3) (4)
    (4) Introdotta dalla cifra I della LF del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 330; FF 2020 2987).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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