Art. 96 LDIP dal 2022
Art. 96 diritti stranieri
1 Le decisioni, i provvedimenti e i documenti stranieri concernenti la successione, come anche i diritti derivanti da una successione aperta all’estero sono riconosciuti in Svizzera se:a. sono stati pronunciati, stilati o accertati oppure vengano riconosciuti nello Stato d’ultimo domicilio dell’ereditando o nello Stato di cui egli ha scelto il diritto ob. concernono fondi e sono stati pronunciati, stilati o accertati oppure vengano riconosciuti nello Stato di situazione dei medesimi.
2 Se uno Stato rivendica la competenza esclusiva per i fondi dell’ereditando situati sul suo territorio, sono riconosciute soltanto le decisioni, i provvedimenti e i documenti di questo Stato.
3 I provvedimenti conservativi dello Stato di situazione dei beni dell’ereditando sono riconosciuti in Svizzera.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.