LStrl Art. 95a - Alloggi messi a disposizione dai gestori di aeroporti

Einleitung zur Rechtsnorm LStrl:



Art. 95a LStrl dal 2025

Art. 95a Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl) drucken

Art. 95a Obblighi dei gestori di aeroporti Alloggi messi a disposizione dai gestori di aeroporti

I gestori di aeroporti sono tenuti a mettere a disposizione, sul territorio dell’aeroporto e fino all’esecuzione dell’allontanamento o fino all’entrata in Svizzera, alloggi adeguati ed economici a favore degli stranieri che all’aeroporto si vedono rifiutare l’entrata o il prosieguo del viaggio.


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