Art. 95a LAVS dal 2025

Art. 95a (1) Rimborso di ulteriori spese
Il Fondo di compensazione AVS rimborsa alla Confederazione, oltre alle spese di cui all’articolo 95, le spese per lo sviluppo e la gestione dei sistemi d’informazione necessari per l’adempimento dei compiti previsti dall’allegato II dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (2) .
(1) Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS) (RU 1996 2466; FF 1990 II 1). Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5137; FF 2018 1303).(2) RS 0.142.112.681
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.