Art. 95 ORC dal 2025
Art. 95 Contenuto dell’iscrizione
1 L’iscrizione nel registro di commercio delle fondazioni contiene le indicazioni seguenti:a. il fatto che si tratta della costituzione di una fondazione;b. il nome e il numero d’identificazione delle imprese;c. la sede e il domicilio legale;d. la forma giuridica;e. (1) una delle date seguenti: 1. la data dell’atto di fondazione,2. la data della disposizione a causa di morte,3. in caso di fondazioni ecclesiastiche per le quali non è più possibile provare la costituzione: la data della costituzione della fondazione dichiarata nel verbale o nell’estratto del verbale ai sensi dell’articolo 181a;f. lo scopo;g. in caso di una riserva di modifica dello scopo a favore del fondatore, un rinvio allo statuto per i dettagli;h. (2) ...i. i membri dell’organo superiore della fondazione;j. le persone autorizzate a rappresentare;k. (3) se la fondazione soggiace a una vigilanza, l’autorità di vigilanza non appena ha assunto la sua attività; l. (4) se la fondazione non effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, un rinvio a tale fatto nonché la data di inizio dell’esercizio a partire dal quale vale l’esonero;m. se la fondazione effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, l’ufficio di revisione;n. (5) se la fondazione è dedita alla previdenza professionale, l’autorità di vigilanza di cui all’articolo 61 della legge federale del 25 giugno 1982 (6) sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;o. (7) se si tratta di una fondazione ecclesiastica o di una fondazione di famiglia, l’indicazione di tale fatto.
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(1) Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 2 dell’O dell’11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro, in vigore dal 1° gen. 2016 ([RU 2015 4819]).
(2) Abrogata dall’all. n. 1 dell’O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, con effetto dal 1° gen. 2012 ([RU 2011 4659]).
(3) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 ([RU 2020 971]).
(4) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 ott. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 ([RU 2023 634]).
(5) Introdotta dall’art. 24 dell’O del 10 e 22 giu. 2011 concernente la vigilanza nella previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 2012 ([RU 2011 3425]).
(6) [RS 831.40]
(7) Introdotta dal n. I dell’O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 ([RU 2020 971]).
(8) Abrogato dal n. I dell’O del 6 mar. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 ([RU 2020 971]).
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