Ordinanza sul registro di commercio (ORC) Art. 95

Zusammenfassung der Rechtsnorm ORC:



Art. 95 ORC dal 2025

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Art. 95 Contenuto dell’iscrizione

1 L’iscrizione nel registro di commercio delle fondazioni contiene le indicazioni seguenti:

  • a. il fatto che si tratta della costituzione di una fondazione;
  • b. il nome e il numero d’identificazione delle imprese;
  • c. la sede e il domicilio legale;
  • d. la forma giuridica;
  • e. (1) una delle date seguenti:
  • 1. la data dell’atto di fondazione,
  • 2. la data della disposizione a causa di morte,
  • 3. in caso di fondazioni ecclesiastiche per le quali non è più possibile provare la costituzione: la data della costituzione della fondazione dichiarata nel verbale o nell’estratto del verbale ai sensi dell’articolo 181a;
  • f. lo scopo;
  • g. in caso di una riserva di modifica dello scopo a favore del fondatore, un rinvio allo statuto per i dettagli;
  • h. (2) ...
  • i. i membri dell’organo superiore della fondazione;
  • j. le persone autorizzate a rappresentare;
  • k. (3) se la fondazione soggiace a una vigilanza, l’autorità di vigilanza non appena ha assunto la sua attività;
  • l. (4) se la fondazione non effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, un rinvio a tale fatto nonché la data di inizio dell’esercizio a partire dal quale vale l’esonero;
  • m. se la fondazione effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, l’ufficio di revisione;
  • n. (5) se la fondazione è dedita alla previdenza professionale, l’autorità di vigilanza di cui all’articolo 61 della legge federale del 25 giugno 1982 (6) sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
  • o. (7) se si tratta di una fondazione ecclesiastica o di una fondazione di famiglia, l’indicazione di tale fatto.
  • 2 ... (8)

    (1) Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 2 dell’O dell’11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4819).
    (2) Abrogata dall’all. n. 1 dell’O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659).
    (3) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).
    (4) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 ott. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 634).
    (5) Introdotta dall’art. 24 dell’O del 10 e 22 giu. 2011 concernente la vigilanza nella previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3425).
    (6) RS 831.40
    (7) Introdotta dal n. I dell’O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).
    (8) Abrogato dal n. I dell’O del 6 mar. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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    Anwendung im Bundesverwaltungsgericht

    BVGELeitsatzSchlagwörter
    B-1546/2020StiftungsaufsichtRevision; Stiftung; Revisionsstelle; Befreiung; Recht; Vorinstanz; Revisionsstellen; Stiftungen; Voraussetzung; Revisionsstellenpflicht; Aufsicht; Gesuch; Bundes; Bilanz; E-Mail; Aufsichtsbehörde; Handelsregister; Verfügung; Voraussetzungen; Geschäftsjahr; Auslegung; Pflicht; Mails; VO-RvS; E-Mails; Urteil; Stiftungsrecht; Geschäftsjahre; üsse

    Kommentare zum Gesetzesartikel

    AutorKommentarJahr
    Siffert, Turin Hand [SHK HRegV]2013