Art. 95 LIFD dal 2024

Art. 95 (1) Beneficiari di prestazioni previdenziali dell’impiego pubblico
1 I beneficiari domiciliati all’estero che, in seguito a precedenti attivit dipendenti di diritto pubblico, ricevono pensioni, assegni di quiescenza o altre prestazioni da un datore di lavoro o da un’istituzione di previdenza avente sede in Svizzera, devono l’imposta su tali prestazioni.
2 L’aliquota dell’imposta è stabilita all’1 per cento dei proventi lordi nel caso delle pensioni; nel caso delle prestazioni in capitale, è calcolata secondo l’articolo 38 capoverso 2.
(1) Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 1999 2374; FF 1999 3).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.